PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO NORMATIVA E DEROGHE PER L'ACCESSO CON I CANI
Sicuramente il tuo cane è bravo. Sicuramente è molto ubbidiente. Forse lo porti sempre a spasso con il guinzaglio. Ma sei sicuro che il tuo cane, sentendo l'odore di selvatico, non ti sfugga di mano, magari per gioco, e non rincorra un camoscio, uno stambecco o una marmotta, spaventandoli? In questo caso ti esporresti addirittura a una denuncia penale. Purtroppo ogni anno nel parco vengono raccolti animali sbranati dai cani… Perciò nel parco vige il divieto di introduzione dei cani. Se ami il tuo cane ami anche tutti gli animali: Pensaci !!
Art. 44 Introduzione di cani 1. Nel territorio del parco è vietato introdurre cani. 2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1: a) i cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame, muniti di campanello b) i cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il servizio disorveglianza dell’Ente Parco; c) i cani nell’ambito delle aree di fondovalle e, nel periodo estivo, sui sentieri di cui alsuccessivo comma 7; sono fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dalla Direzione del Parco per i proprietari di cani aventi fondi non situati nei fondovalle; in tutti i casi previsti dallapresente lettera, i cani devono comunque essere tenuti al guinzaglio; d) i cani di proprietà che stazionino nelle pertinenze delle abitazioni, entro i limiti dei luoghi da sorvegliare; e) i cani appartenenti a soggetti proprietari, possessori o detentori di fondi, il cui accesso sia stato autorizzato dall’Ente Parco; f) i cani in proprietà nelle zone D del PP. 3. I cani la cui presenza nel territorio del Parco è consentita devono essere tenuti al guinzaglio o in aree adeguatamente recintate e controllate. 4. Nel territorio del parco è obbligatorio il rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) all’art. 83, primo comma, del D.P.R. 320/1954. 5. E’ fatto obbligo ai proprietari di consentire il controllo dei cani al personale di sorveglianza dell’Ente Parco ai fini dell’applicazione delle presenti norme. 6. In caso di smarrimento di cani all’interno del Parco, i proprietari sono tenuti a darne immediata comunicazione all’Ente Parco. 7. Gli itinerari percorribili con cani al guinzaglio sono i seguenti:
VALSAVARENCHE
Pont - Rifugio Tetras Lyre
Pont - Rifugio Vittorio Emanuele II
Pont - Croix de la Rolley - Colle Nivolet
Alpeggio Pravioux (Terré) - Rifugio Chabod
VAL DI RHEMES
Bruil (Rhemes Notre Dame) - Rifugio delle Marmotte
COGNE
Valnontey - Rifugio Vittorio Sella
Ponte Fietselin - Ponte Erfaulet
Gli itinerari predetti sono percorribili con cani al guinzaglio dal 15 luglio al 31 agosto di ogni anno. 8. Con motivato provvedimento dell’Ente Parco, d’intesa con i Comuni interessati, possono essere individuati annualmente itinerari ulteriori e periodi diversi, rispetto a quelli di cui al comma 7, percorribili con cani al guinzaglio.