Vi ricordo che a regolamentare la raccolta funghi nel territorio Valdostano c'è la legge 16 del 31-3-1977 tuttora in vigore e di cui ne segue un'estratto:
LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 31-03-1977
REGIONE VALLE D'AOSTA
Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA N. 4 del 26 aprile 1977
CAPO VIII
NORME FINANZIARIE
ARTICOLO 1
Al fine di assicurare l'equilibrio naturale dei boschi e di garantire l'integrità delle culture agrarie, la raccolta dei funghi è disciplinata dalle norme della presente legge.
ARTICOLO 2
La raccolta è vietata ai terzi sui terreni agrari fatta eccezione per i pascoli al di sopra dell'altitudine di 1800 metri slm, nei quali la raccolta stessa è ammessa nei limiti di cui al comma successivo.
Nei boschi è ammessa ai terzi la raccolta di una quantità giornaliera non superiore ad un chilo per persona, eccettuati i casi in cui i singoli esemplari, non in aggiunta ad altri, eccedano da soli tale peso.
Nei boschi soggetti a vincolo idraulico - forestale la raccolta può essere ulteriormente ridotta o vietata in quelle parti in cui il Servizio Forestale della Regione ritenga che essa possa determinare, nell'ecosistema forestale, profonde modificazioni nei fattori biotici e abiotici regolanti la simbiosi micorrizica. A tal fine si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste o dei Comuni interessati.
Nei punti di accesso alle zone di cui al comma precedente, l'Amministrazione regionale provvede ad apporre idonea segnaletica di divieto, a cura del Servizio Forestale.
Qualora i fondi di cui al 1º e 2º comma del presente articolo non siano recinti, il proprietario o la persona avente il godimento del fondo stesso possono apporre analoga segnaletica di divieto.
ARTICOLO 3
I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo nonchè i loro familiari possono procedere alla raccolta dei funghi, senza limiti di quantità, sui fondi stessi, fermo restando, per quanto riguarda i terreni boscati, quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 e la osservanza delle modalità tecniche di cui all'articolo 4.
ARTICOLO 4
Per la raccolta dei funghi è vietato servirsi di rastrelli od uncini, nonchè di ogni altro mezzo che possa provocare danno allo strato umifero del terreno.
E' vietato, altresì, estirpare, calpestare e distruggere i funghi non oggetto di raccolta.
La raccolta dei funghi è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole.
ARTICOLO 10
Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti del Corpo forestale valdostano, del Comitato regionale della caccia, del Consorzio regionale della pesca e gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza.
ATTENZIONE: Il mancato rispetto delle normative regolamentate della suddetta legge comporta a
SANZIONI AMMINISTRATIVE.